Compensi professione

"IL D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, come converito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 ha abrogato tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Al Capo III di detto D.L., l’art. 9, c.2  precisa :  “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.

Il comma 4 del summenzionato articolo 9 del D.L., come convertito, precisa, altresì: "Il compenso per le prestazioni professionali e' pattuito,  nelle forme  previste  dall'ordinamento,  al   momento   del   conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al cliente il grado di complessità  dell'incarico,  fornendo  tutte  le informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve altresì indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso  la  misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo, comprensive  di  spese, oneri e contributi."

In ossequio al disposto dell’art. 2233 del C.C. e degli artt. 635 e 636 del C.p.C. permane la competenza degli organismi di rappresentanza delle professioni regolamentate, anche in base a quanto recentemente riscontrato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con la chiusura dell'istruttoria I781 nei confronti degli Ordini di Roma, Firenze e Torino. 

Il CNAPPC, a fronte delle modifiche normative, ha inserito nel codice deontologico la necessità, al momento del ricevimento della commessa, della stesura di idoneo contratto d’opera, rafforzando l’adempimento con la previsione di tale obbligo entro le norme di deontologia, col duplice intento di contenere l’enorme contenzioso afferente la specifica materia e, obbedendo a una norma di civiltà, stabilire in maniera chiara e inequivoca ruoli e obblighi che, nella vaghezza normativa del passato, hanno dato luogo a un contenzioso enorme non più percorribile per i tempi biblici della giustizia civile.

Successivamente alla approvazione della L. 27/2012, è stato emanato il D.M. 140/2012, noto come “decreto parametri”, in vigore dal 23 agosto 2012. 

Sorvolando per ovvi motivi di brevità sull’iter che ha condotto all’elaborazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi va detto che esse discendono da una serie di parametri base.

Il primo è il valore dell’opera “V”: il secondo è il valore percentuale “P”, sempre uguale qualsiasi sia il tipo di prestazione; il terzo è il grado di complessità “G” i cui valori riflettono la differente complessità delle varie prestazioni (ad esempio la progettazione di una strada piuttosto che quella di un ospedale); infine la sommatoria delle aliquote della tab. Z2 che di fatto sono le effettive prestazioni svolte dal professionista per lo svolgimento del suo incarico.

Per la determinazione dei compensi professionali in sede di giudizio in base al summenzionato D.M. 140 occorre fare riferimento ai seguenti elementi:

V = costo economico delle singole categorie componenti dell’opera (es. lavori edili, strutture, impianti… etc.)

P = valore percentuale relativo all’importo delle singole categorie componenti l’opera;

G = complessità della prestazione (valore compreso fra un minimo e un massimo);

Q = specificità della prestazione (ad esempio, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori…. etc.)

Il costo delle prestazioni è dato da: C P = V x G x Q x P.

A eccezione del parametro “P” gli altri (G e Q) sono facilmente desumibili dalle tabelle allegate al D.M., mentre il parametro “V” (valore dell’opera) è dato dal preventivo di progetto o dal consuntivo dei lavori oppure può essere determinato attraverso tabelle ministeriali esistenti riportanti i valori unitari delle opere".

COLLEGAMENTI ESTERNI

Disciplinari d'incarico e contratti tipo

La Riforma delle Professioni ha previsto l'obbligo del preventivo e suggerisce anche la necessità del contratto, ora inserita nelle Norme Deontologiche per sancire, in via definitiva, che un corretto rapporto di lavoro tra cliente e professionista, così come tra professionisti, passa dall'aver sottoscritto e condiviso regole chiare nel rapporto di lavoro.
Ogni iscritto potrà liberamente scegliere il modello di contratto che preferisce: gli esempi seguenti sono solo linee guida utili ma non esaustive.
In tal senso si precisa che gli esempi di contratto professionale di seguito riportati sono redatti a mero scopo indicativo e di supporto e non costituiscono opinioni e atti di indirizzo del Consiglio Nazionale e della Conferenza Nazionale degli Ordini degli Architetti PPC.
COLLEGAMENTI ESTERNI

EQUO COMPENSO

Manifestazione 13 maggio 2017 a Roma EQUO COMPENSO.

Gli Ordini degli Architetti, Avvocati, Ingegneri  di Roma e provincia, l’Ordine degli Avvocati di Napoli, con l’adesione della Consulta delle Professioni presso la Camera di Commercio di Roma, hanno istituito il Comitato Promotore per l’organizzazione della manifestazione che si svolgerà nella Capitale il prossimo 13 maggio per chiedere al Governo l’introduzione di una normativa sul giusto compenso per la qualità delle prestazioni e su altri temi importanti, quali l’equità fiscale e il diritto/dovere a una formazione qualificata di alto livello partendo dal fatto che l’abolizione dei minimi tariffari in Italia  “ha portato alla creazione di un mercato professionale falsato e non basato su una reale tutela della concorrenza, dove si gioca al massimo ribasso dei compensi. Si dovrebbe, pertanto, ripristinare un sistema virtuoso che garantisca sia i cittadini, che devono poter usufruire sempre di servizi di prima qualità, sia i professionisti, che in gran parte hanno un reddito inferiore ai 15 mila euro lordi annui”

L’Ordine degli Architetti, P.P.C. della provincia di Reggio Calabria ha aderito ufficialmente all’iniziativa condividendo la necessità di reintrodurre la definizione di equo compenso per le prestazioni professionali di interesse pubblico quali sono, gran parte di quelle espletate dagli architetti.

La manifestazione si svolgerà a Roma  il 13 maggio, con partenza alle ore 10.00 da Piazza della Repubblica. Per terminare a Piazza S. Giovanni in Laterano.

COLLEGAMENTI ESTERNI

Estermi Legislativi

Legge n° 143 del 02.03.49 aggiornata al D.M. n° 138 del 16.06.87  
Organi per le prestazioni professionali dell'architetto e dell'ingegnere.
 
Circ. 6679 del 01.12.69 Ministero LL.PP. 
Prestazioni urbanistiche e aggiornamenti.
 
D.lgs.n. 626 del 19/09/1994 
Sicurezza e salute sul luogo di lavoro 626/94.
 
D.lgs.n. 494 del 14/08/1996 vedi aggiornamenti CNA
Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili. D.lgs. 494/96.
 
D.P.R. n.352 del 27.07.88
Tariffa tribunale - Compensi periti tecnici per operazioni eseguite su disposizione autorità giudiziarie in materia civile e penale.
 
Circolare dell'agenzia n. 3305 del 21.01.86 c/9/g
Onorari lavori finanziati dall'agenzia per promozione e sviluppo del mezzogiorno.
 
D.M. 4 aprile 2001
Decreto Ministeriale per la determinazione dei corrispettivi per le attività previste dall'art. 17, comma 14 bis, L. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.
 
Legge 2 marzo 1949, n. 143
Tariffe professionali per tutte le attività di consulenza professionale
 
Legge 11 febbraio 1994, n. 109, artt. 17 comma 14bis
Aliquote del ministero di Grazia e Giustizia per affidamento a base di gara

DPR 30 maggio 2002, n. 115, artt. Da 49 a 55 (aggiornato 2017)
Misura dei compensi per il tecnico ausiliario dei magistrati

Decreto 30 maggio 2002 di Ministro della Giustizia e Ministro dell'Economia e delle Finanze
Adeguamento degli onorari fissi e variabili

DL 24 gennaio 2012, n. 1, artt. da 9 a 12
Disposizioni sulle professioni regolamentate

Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, artt. da 33 a 39
Individua i parametri per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria

Decreto del Ministero di Giustizia del 17 giugno 2016
Tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di progettazione e alle attività di concessione

art 633 del Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n.1443)
Decreto ingiuntivo

art 636 del Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940, n.1443)
Parere della competente associazione professionale

art. 2233 del Codice civile (R.D. 16 marzo 1942, n.262)
Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene].
In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.