Green pass -Linee guida studi professionali–Decreto Legge 127/2021 -impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato

Il CNAPPC, con la circolare n.91_1003_2021 , ha inviato agli Ordini  prime considerazioni in merito al  Green pass -Linee guida studi professionali–Decreto Legge 127/2021 -impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato, riportate nella presente comunicazione.

Con il DL 21 settembre 2021, n. 127 (in GURI 21 settembre 2021 n. 226) sono state introdotte disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e privato che investono anche l’attività ordinaria degli studi professionali.

Con il presente documento, in vista della scadenza del 15 ottobre 2021, si intendono fornire delle prime indicazioni di massima, tenendo tuttavia conto dei seguenti presupposti:   il decreto legge 127/2021 potrà essere modificato in fase di conversione in legge(entro sessanta giorni), e potrebbe avere criteri e principi differenti in sede di verifica parlamentare; il DL 127/2021 prevede l'adozione di linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative per i dipendenti pubblici, che possono andare ad integrare o meglio specificare quanto disposto dal decreto legge medesimo, e fatte comunque salve faq del Governo o circolari interpretative che potrebbero comunque intervenire sul lavoro pubblico e privato.

Verranno quindi forniti aggiornamenti e adeguamenti alle seguenti indicazioni, a fronte della continua evoluzione della materia emergenziale dell'epidemia da Covid- 19.

Occorre, inoltre, premettere cosa si intende per certificazioni verdi COVID-19(c.d. Green Pass).

Ai sensi dell'art. 9 comma 2) del DL 52/2021, come convertito nella L. 87/2021 (e come modificato dall'art. 9 del DL 127/2021), "le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2;c-bis) avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo".
 

Attività degli studi professionali
 
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021(ad oggi indicato come termine di cessazione dello stato di emergenza), per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

Tale articolo, quindi, trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista. Ad oggi non è chiara la duplice veste del professionista/datore di lavoro "controllante" nei confronti dei dipendenti o collaboratori, e "controllato" in pratica da se stesso, come datore di lavoro, ed occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti al riguardo.

L’obbligo di esibizione del Green Pass si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Allo stato, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, per tutti gli altri accessi presso lo studio professionale, e quindi nei confronti della clientela, permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 9 al DPCM 2 marzo 2021(Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).

Le disposizioni sull’obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (ad oggi la circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

I datori di lavoro sono tenuti a verificare il rispetto delle predette prescrizioni, e definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche legate a possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi predetti. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con l'esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l’apposita APP nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021 (allo stato termine di cessazione dello stato di emergenza), senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti (ed occorrerà verificare se tale disposizione si applichi anche agli studi professionali), dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
DOCUMENTI